Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Mansioni Usuranti

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IL  CoAS  Medici  Dirigenti DEDICA  QUESTA  PAGINA  AI  COLLEGHI

CHE  STANNO  INIZIANDO  A PENSARE  ALLA  PENSIONE  O

VOGLIONO  INFORMARSI  MAGGIORMENTE

SUI  DIRITTI  DERIVANTI   DAL  SERVIZIO  NOTTURNO

RESO   SOTTO  FORMA DI MANSIONE  USURANTE.

 

Aggiornamento  al  29 - Maggio - 2023

NEW !! CIRCOLARE  INPS  numero  1100  del  21  Marzo  2023


Riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n.232.

Destinatari del beneficio

Lavoratori notturni a turni

1)      Lavoratori dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78      all'anno (requisito anagrafico minimo 61 anni e 7 mesi)

2)      Lavoratori  dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno (requisito anagrafico minimo 62 anni e 7 mesi)

3)      Lavoratori  dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno (requisito anagrafico minimo 63 anni e 7 mesi)

per tutti è necessaria un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.

Tale mansione deve essere stata svolta per almeno per almeno 7 anni degli ultimi 10 anni lavorativi o per metà della vita lavorativa.

Ai fini dell'applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n.205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell'accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016 dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1 lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro (Certificazione rilasciata dal datore pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs.N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) Il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite).

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo AP45 e alla documentazione minima richiesta.

Decreto legislativo n. 67/2011

Art. 1, comma 1 lettera b)  lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1)      lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) predetto comma 2, per almeno 6 ore ....

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66

Art. 1, comma 2

d)     “periodo notturno”: periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

g) “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del    lavoro a turni.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Art. 1, comma 170

Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016 .......

Vista tale normativa, risulta chiaro che potrà usufruire sicuramente del beneficio  un Dirigente Medico con un minimo di 35 anni di contribuzione, che abbia svolto 64 o più guardie notturne per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni  o per meta della propria vita lavorativa.

Condizione comunque, nonostante la attuale carenza di personale medico, abbastanza rara.

Risulta invece frequente che un Dirigente Medico svolga la propria attività per almeno 43 notti di 12 ore all'anno, che, moltiplicate per il coefficiente di 1,5 giungerebbero al fatidico 64 (per la precisione 64,5), numero minimo di “turni” per usufruire del beneficio, in questo caso pensionamento anticipato a 63 anni e 7 mesi.

Ma la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Art. 1, comma 170, “permette” di moltiplicare i turni per il coefficiente di 1,5 solo ai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

Su questa base l'INPS, paradossalmente, considerato che il beneficio dovrebbe essere per chi svolge lavoro notturno, puntualizza che è necessario svolgere il turno di 12 ore anche di giorno e che tutto ciò debba essere certificato da un contratto collettivo, da presentare nella documentazione, sottoscritto prima del 31 dicembre 2016.

Come è noto nei CCNL della Dirigenza Medica, proprio per il carattere “dirigenziale”si parla di turni di guardia senza uno specifico numero di ore, ma questo non significa che, di fatto, seppure non esplicitamente, si faccia  riferimento alle 12 ore.

Esempio, appunto, il turno di guardia notturno e  festivo (diurno) di 12 ore.

Considerato si debba fare riferimento a contratti  sottoscritti prima del 31 dicembre 2016, è quindi necessario fare riferimento al CCNL della dirigenza medica 2002/2005

Art. 14

Orario di lavoro dei dirigenti

comma 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

Tale articolo parrebbe, di fatto, impiegare i lavoratori in “cicli produttivi su turni di 12 ore” per poter garantire sempre la presenza medica nell'arco delle 24 ore.

Non fissa, ma nello stesso tempo non nega il turno di guardia di 12 ore diurno.

E' ovvio che tale articolo, non fissando perentoriamente il turno diurno di 12 ore, lascia spazio a interpretazioni che l'INPS riterrà più comode all'interesse dello Stato più che del lavoratore.

 

PAGINA  IN 
AGGIORNAMENTO

 

 

Accesso

alla

Pensione

Anticipata

E' fondamentale scaricare e leggere i seguenti documenti :

CIRCOLARE  INPS  numero  1100  del  21  Marzo  2023

MESSAGGIO  INPS  numero 1201 del 16 marzo 2022

Come potete dedurre da questo Messaggio dell'INPS, le categorie interessate all'Accesso alla Pensione Anticipata sono molteplici, e per ciascuna categoria sono indicate, procedure, tempi e criteri diversi.

Vediamo di individuare le diverse categorie :

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
. . . lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
. . . conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
MEDICI  DIRIGENTI non rientrano in questa categoria e non ci dilunghiamo sui relativi requisiti.

2.2 Lavoratori notturni a turni  (come i MEDICI)
. . . Il Messaggio INPS divide questa categoria in tre fasce :

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno:

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:

REQUISITI :


In merito al numero di notti, preciso che bastano 43 notti (di 12 ore) all'anno: 43 × 1,5 = 64,5. Minimo richiesto 64 per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o per metà della vita lavorativa. Con la domanda all'INPS, corredata della documentazione rilasciata dalla Azienda di dipendenza, si può richiedere di andare in pensione anticipata (2 mesi x ogni anno di "usura") senza perdere alcun euro né rinunciare alla pensione retributiva.
Si potrà andare :
  • a 63 anni e 7 mesi d'età,
  • senza finestra,
  • con almeno 35 anni di contributi.

Ogni anno in cui un Dirigente Medico ha superato le 44 notti di guardia, potete richiedere all'INPS l'anticipo della pensione di due mesi:

SI, 2 mesi di ANTICIPO PENSIONISTICO per ogni anno in cui avete espletato  44 notti di guardia o più di 44.
Ulteriore Anticipo Pensionistico per chi supera la soglia delle 75 notti.
Dovete peraltro seguire una procedura temporale ben precisa :  Dovete richiedere il riconoscimento di aver svolto una "Attività Usurante" all'INPS,  ben prima di presentare la fatidica domanda di pensione.

L'INPS richiede che il beneficio previsto dalla Legge sia stato già accertato al momento della presentazione della domanda di pensione.
Queste procedure sono (finalmente) precisate meglio in una NUOVA CIRCOLARE  INPS  numero 1201 del 16 marzo 2022.
Potete scaricare il testo integrale in pdf della circolare 1201 da  questo  LINK.

Mentre per gli Infermieri è sufficiente aver lavorato in Sala Operatoria, i Dirigenti Medici devono dimostrare di essere stati USURATI da "Guardie Notturne" in numero significativamente alto _ più di 44 notti all'anno.
Solo il riconoscimento di questo rilevante numero di turni di guardia notturni da diritto all'anticipo pensionistico di due mesi per anno, senza alcuna detrazione pensionistica.
Dovete però ricordarvi di farvi  attestare ogni anno dalla vostra Azienda questo numero di notti di guardia e conservare gelosamente la certificazione.
Il Decreto attuativo del 5 febbraio 2018 emanato dall'INPS  (scarica il testo dal link sottostante) precisa infatti che il beneficio consiste nel fatto che il numero di notti può essere moltiplicato per 1,5 per raggiungere e superare il numero di 65 turni notturni annuali, cifra che comporta l'anticipo di pensionamento di due mesi ogni anno er tutti i lavoratori con turni notturni.
Il numero di 65 notti di lavoro può essere raggiunto moltiplicando il numero di notti effettuate per 1,5, poiché le notti di Guardia sono costituite da 12 ore consecutive, e non già di sole 8 ore :  44 notti di guardia  x 1,5 = 66, cioè > 65.
Ricordate inoltre che l'INPS precisa che è necessario che nella stessa certificazione sul numero di notti effettuate in ogni anno, dovrà essere attestato che i turni di guardia notturni erano in quella Azienda Sanitaria di 12 ore consecutive.
Alessandro Garau
Segretario CoAS Medici   3473639841
Per ulteriori informazioni :  info@coasmedici.it

 

Circolare INPS numero 1201  del  16  marzo 2022.
sulle procedure da seguire per il riconoscimento di aver svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2022.

Lavori Usuranti

Legge 1999 sulle Mansioni Usuranti

DECRETO  LEGISLATIVO  21  aprile  2011,  n.  67

Decreto INPS 5 febbraio 2018

Allegato al Decreto INPS del 5 febbraio 2018

Messaggio INPS - 28 FEBBRAIO 2020

LAVORO  NOTTURNO = PENSIONE ANTICIPATA