Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Perché non applicare ?

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Perché la SICILIA NON ha applicato ?

Il documento del CoAS Medici di Messina

 

ETNA

Come indicato nella Legge di Stabilità per il 2021, in caso di insufficienza
(ai fini
dell'attuazione del piano d'emergenza per il contrasto alla
pandemia con nuove assunzioni e con prestazioni pagate a parte)

delle
risorse professionali storiche, già esistenti presso le Aziende e
costituite dai medici, infermieri ed assistenti
sanitari, con la Legge del
30 dicembre 2020,  è stata data la possibilità di ricalcolo dei Fondi
Aziendali;  la motivazione stava nella possibilità di spendere  questi
nuovi fondi per reperire nuove risorse
umane attraverso l'istituto della
somministrazione di lavoro. 
A tal fine si prevedono due forme di spesa eccezionali :
La Prima è costituita dalla richiesta di
svolgimento di prestazioni
aggiuntive
da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari, già
dipendenti da Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale
(comma 464).

In particolare, questi ultimi, previo accertamento, con decreto direttoriale del Ministero della salute, della necessità
di utilizzo di tali prestazioni aggiuntive (comma 467), possono - anche
in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa
per il personale - ricorrere alle stesse e
remunerarle nel rispetto dei seguenti parametri: un limite di spesa (per tali
remunerazioni)
pari per ciascuna regione
o provincia autonoma a quello stabilito dall'allegato C - il quale opera un
riparto
dell'importo di 100 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti Enti sulla base delle quote di accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2020 -  fino ad un incremento dell'importo della tariffa
oraria per le
prestazioni aggiuntive, rispettivamente a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi
onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione). Restan o ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi. Si ricorda che,
in base all’articolo 1, comma 4,
lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle 
prestazioni libero-professionali
non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.
Commi 457-467.
Riguardo ai medici, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale
di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti 
dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale possano 
richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale,
inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e
remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi