Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Responsabilità Medica

E-mail Stampa PDF

Un autorevole parere sulla Responsabilità Medica

conferma i nostri precedenti giudizi.

Non possiamo esimerci dal segnalare l’accorata requisitoria dell’Avv. Giuseppe M. Gallo (pubblicata sul Quotidiano Sanità), non precisamente un soggetto interessato a disapprovare l'attuale dettato della legge "Gelli", eppure sottolinea con estrema lucidità il disinteresse mostrato dai cattivi politici che, fino ad oggi, Gelli compreso, hanno abbandonato la classe medica al pubblico ludibrio delle cause temerarie, e minaccia la vita stessa del S.S.N. a causa degli sprechi indotti dalla medicina difensiva.
In un momento di grave crisi economica, un intero popolo educato dal linguaggio politico e giudiziario a . . . (continua)
clickare sull'immagine per essere indirizzati
alla pagina di Quotidiano Sanità

 

Link a nostri precedenti articoli sull'argomento  :

. . .  cercare (fino a trovare) un colpevole, è ovviamente non-disposto a rinunciare ad un ipotetico "guadagno" (monetizzazione) per un danno ricevuto mentre si cercava di salvarlo (interventi d'urgenza) o di migliorare la sua qualità di vita (interventi programmati).
L'accanimento giudiziario contro i medici è d'altronde iniziato ben prima della Legge Gelli che - ben lungi dal risolvere il problema - lo ha aggravato. Vedasi l'Art. 13 della Legge 24/2017 che impone alle Aziende Sanitarie il coinvolgimento immediato del Medico appena sia pervenuta all'Azienda una richiesta di risarcimento, seppure sia immediatamente chiaro che il coinvolgimento del o dei medico/i sia assolutamente da ipotesi di "Colpa Grave".
Se non esiste alcun presupposto di "Colpa Grave" e, quindi, della ipotesi di attivare nei confronti di quel medico una azione di rivalsa, perché avvisarlo immediatamente ?
L'Articolo 13 è stato formulato per evitare che accadesse che un medico eccepisse - al momento della Azione di Rivalsa - la circostanza di non essersi potuto difendere all'atto del procedimento di risarcimento in cui venne condannato senza essere presente né personalmente né con il proprio legale. 
L'applicazione dell' Art. 13 della Legge Gelli ha quindi determinato un netto aumento degli avvisi di procedura di risarcimento indirizzati ai Medici, con conseguente effetto moltiplicatore dei Medici costretti a rivolgersi ai propri Avvocati di fiducia, per ottenerne prima di tutto un consiglio e anche un patrocinio immediato.
Ecco perché come Associazione di Medici Ospedalieri ci siamo preoccupati di offrire a costo assolutamente contenuto sia una Copertura Assicurativa della "Colpa Grave", sia una polizza di Tutela Legale di primo rischio che consenta con serenità la immediata nomina di un legale.