Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Non si può rinunciare alle ferie

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Spesso le Aziende Sanitarie disattendono le elementari norme del diritto del Lavoro

Non ci sarebbe stata la necessità di questa Causa di Lavoro (vedi immagine al lato) se le Amministrazioni dello Stato non pretendessero spesso - e con sempre maggiore frequenza - di colpire il malcapitato lavoratore dipendente con interpretazioni capziose di norme di legge. Purtroppo sempre più spesso le leggi non sono scritte in maniera chiara e inequivocabile, tanto che le Aziende utilizzano interpretazioni assolutamente irragionevoli ma funzionali a ridurre le spese per il lavoro dei medici.
Questo accade soprattutto, nei tempi di magra come gli attuali.
In queste fasi - talvolta lunghe anni - è lo stesso legislatore che tramite circolari, aggiornamenti e corsi rivolti ai quadri amministrativi dello Stato suggerisce interpretazioni

 

capziose e illegittime delle leggi, in modo da "economizzare" su spese già previste a bilancio. ma dimenticando di esercitare spesso alcun controllo verso spese assolutamente improprie.

Un altro abuso riflesso deriva dai tempi della Giustizia; prima di giungere ad una sentenza passata in giudicato passano anni;  le Aziende Sanitarie lo sanno e arrivano a sfidare il dipendente al ricorso, arrivando a rispondere che se ricorrerà gli toccherà attendere anni la sentenza.

Sul lavoro la Costituzione è precisa : deve essere adeguatamente retribuito.

Questa sentenza della Cassazione giunge quindi opportuna in quanto va a puntualizzare che le Aziende sono responsabili della fruizione delle ferie, dei riposi e delle sospensioni del lavoro che la legge prevede.
La sentenza precisa che la responsabilità è degli uffici aziendali preposti ai controlli ed alla "contabilizzazione" dello svolgimento del lavoro previsto per ogni singolo dipendente.  
Non ci può essere alcuna "cancellazione delle ferie" come viene prospettato dalle Aziende all'approssimarsi di ogni 30 giugno. Infatti molte amministrazioni arrivano ed emettere circolari sul fatto che le ferie dell'anno precedente, di cui non si fosse usufruito entro il 30 giugno dell'anno successivo, vengono definitivamente "perse".

Stesso principio può applicarsi alle "ore eccedenti"; sia che siano calcolate annualmente, o trimestralmente o bimestralmente, spesso le Aziende sanitarie "cancellano" le "ore eccedenti". Tutte queste "ore eccedenti", se opportunamente giustificate (o da orari di servizio che le prevedano, o da motivazioni specifiche caso per caso, firmate dal Direttore di U.O.C.) non possono assolutamente "ignorate" o "cancellate" da nessuna Azienda grazie alle norme contrattuali nazionali.  Accordi diversi, tra Medici ed Aziende contenuti e formalizzati nelle contrattazioni decentrate, non possono essere peggiorativi rispetto alle norme nazionali.

Il CoAS Medici Dirigenti è una Associazione di Medici della dipendenza che vuole offrire ai propri iscritti il supporto normativo e legale affinché i Medici si difendano attivamente e collettivamente da queste azioni aziendali contro il loro lavoro quotidiano.

Con questa sentenza la Cassazione ristabilisce con chiarezza un diritto che era stato calpestato dai disastri di Renziana memoria...le aziende sanitarie non fanno eccezione; le Direzioni Generali e Sanitarie non possono ricorrere alla motivazione generica di "esigenze di servizio", in quanto sono situazioni prevedibili e opportunamente sanabili per tempo.  Le gravi carenze degli organici non possono essere motivo di mancato godimento delle ferie.

Le ferie dovrebbero essere "godute" a tempo debito perché in ogni caso  "LE FERIE di cui NON si è potuto USUFRUIRE,  VANNO PAGATE!

Questa è una recente sentenza della Cassazione.