Co.A.S. Medici Dirigenti

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D.M. 19/05/1999 - Mansioni Usuranti

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Decreto Ministeriale del 19/05/1999

Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.

Doc. 499H19MG.901 di Origine Nazionale

emanato/a da : Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Ministro del Tesoro - Ministro della Sanità - Ministro della Funzione Pubblica

e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 208 del 04/09/1999

riguardante : SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

 

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

NOTE

 

TESTO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA SANITA' E  PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 

Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro -

sentita la commissione tecnicoscientifica per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;

Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione e' stata istituita;

Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:

  • l'attesa di vita al compimento delel'ta' pensionabile;
  • la prevalenza della mansione usurante:
  • la mancanza di possibilita' di prevenzione;
  • la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
  • l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;
  • l'eta' media della pensione dii nvalidita';
  • il profilo ergonomico;
  • l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

  • "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • "lavori in cassoni ad aria compressa";
  • "lavori svolti dai palombari";
  • "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 3.

1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

1. La commissione tecnicoscientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

 

Lavoro Usurante ?

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LA  NOTIZIA :

Fimmg, riconoscimento lavoro usurante medici puo' essere boomerang

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Il diritto al riconoscimento del lavoro usurante per tutta l'area medica (dipendenti e convenzionati) è sacrosanto, ma senza finanziamenti specifici rischia di diventare un 'boomerang' per i medici", che, in alcuni casi, lasciando prima il lavoro senza contributi aggiuntivi, rischiano di avere pensioni ridotte. E' quanto afferma il vice segretario nazionale della Fimmg e segretario nazionale della continuità assistenziale, Silvestro Scotti, intervenendo sul dibattito legato al decreto legislativo sui lavori usuranti. "Le nuove norme - prosegue Scotti - permettono l'anticipo, fino a un massimo di tre anni, del pensionamento dei medici impegnati in attività prevalentemente nelle ore notturne. Per i convenzionati questa possibilità è paradossalmente svantaggiosa. Le pensioni dei medici di continuità assistenziale e di emergenza territoriale sono infatti determinate da un meccanismo contributivo e quindi, in assenza di una compensazione figurativa degli anni non versati, si ridurrebbero notevolmente". "Va considerato - aggiunge - anche il fatto che l'ingresso nel mondo del lavoro avviene tardi e nei primi anni il versamento e' scarso. Rimane perciò fondamentale che il Governo preveda finanziamenti per compensare il mancato versamento dei contributi dei tre anni ed evitare che ricada tutto sull'Enpam e di conseguenza sulle tasche dei medici che indirettamente si pagherebbero da soli il proprio lavoro usurante".

Nostro Commento
Il Legislatore nel predisporre le norme per definire un lavoro usurante ha deciso di attribuire ad un valore numerico la capacità discriminante tra chi ne ha diritto e chi non può accedere a questo diritto. Il valore numerico è per i dipendenti che fanno lavoro notturno almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009 ed è relativo alle notti di lavoro prestate nell'anno. Questo valore è stato scelto volutamente elevato in modo da escludere tutti quei lavoratori dipendenti che non avendo conseguito 64 o 78 notti lavorative effettive all'anno sono tagliati fuori dai benefici di legge. Vedi Decreto Legislativo del 13/04/2011

I lavoratori che svolgono una delle mansioni usuranti previste dal combinato disposto del DM 19/05/1999 art.2, del D.Lgs. 66/2003 art.1, comma 2, lett. E (*) , e della Legge n° 243 del 23 agosto 2004 modificata dalla Legge 247/2007 art. 1, comma 3, lettera b, e siano quindi in possesso del Requisito Soggettivo e del Requisito Oggettivo, con un’età anagrafica minima non inferiore in ogni caso ai 57 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 35 anni, dovrebbero poter contare sulla riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a domanda è prevista, la riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità, senza però scendere al di sotto dei 57 anni, disponendo di almeno 35 anni di contribuzione versata.

I lavoratori che possono accedere al beneficio sono quelli previsti dal decreto Salvi del 1999 :

  • lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno;

  • oppure siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

  • ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone

 

La normativa infatti scegliendo questo criterio rigido, impedisce di fatto che qualsiasi Medico turnista rientri nei limiti richiesti dalle norme in questione.

Eppure vi sono lavori che io classificherei usuranti indipendentemente dagli orari in cui vengono prestati; e mi riferisco a quei Colleghi che da anni vivono in trincea nei servizi di Emergenza-Urgenza : Pronto Soccorso, Chirurgie d'Urgenza, Unità di terapia intensiva cardiologica, Rianimazioni, Servizi di Anestesiologia in Dipartimenti d'Emergenza, etc.

Ritengo che lo stress che si accumula in questi reparti prescinda dall'orario in cui il servizio viene prestato in quanto l'usura è da ritenersi parte integrante della natura del lavoro stesso.

Anche in alcuni posti di guardia medica è palpabile lo stress della inaffidabilità della situazione; penso a quelle Colleghe violentate e perfino uccise mentre svolgevano il proprio dovere con dedizione fino all'estremo sacrificio per mano di un'irresponsabile.

Il Legislatore ha sentenziato : “non meno di 64 o 78”.

Eppure se potessimo sommare alle notti di guardia le notti passate in sala operatoria in quanto reperibili, penso che molti di noi supererebbero quella fatidica soglia di 78.

Ma come fare questa somma?

Come riuscire a dimostrare le notti passate in piedi ?

E la stessa reperibilità che da origine persino ad un riposo compensativo è possibile computarla come servizio notturno prestato ?

Come certificare a posteriori un qualcosa di cui non abbiamo mai tenuto puntuale e preveggente contabilità?

Però se qualcuno lo volesse fare, ora ci sono i mezzi per farlo; e Noi del COAS saremo li ad assisterlo e sostenerlo.

 

(*) (vedi nella nostro Menù :  Documenti / Decreti)

 

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