Norme Orari e Riposi Medici

Domenica 06 Dicembre 2015 12:05
Stampa

Le Norme da rispettare nella compilazione degli

Orari di Servizio dei Medici Dirigenti

(dedicato a chi subisce gli ordini di servizio, a chi compila gli orari, a chi li firma e deve difendersi dalle Sanzioni)

Poiché continuano non solo a pervenire richieste di precisazione da parte di Medici di tutta Italia, ma osserviamo che le pagine del sito dedicate a questo argomento sono visualizzate un rilevante numero di volte, considerata la dimostrata fiducia degli affezionati lettori che speriamo sia dovuta all'impegno dedicato alla stesura di queste pagine, con il testo odierno (Link al testo in formato pdf) cerchiamo di sintetizzare le norme su cui non c'è niente da discutere, quelle su cui persiste una modesta incertezza e le interpretazioni di comodo che parte delle Regioni hanno fatto e saranno probabile motivo di ulteriori contestazioni e ricorsi.

 

L'applicazione delle norme europee contenute nella Legge 66/2003 e sue modificazioni (Link) comportano i seguenti effetti sull'orario di lavoro :

1) Norme da applicare senza che vi siano dubbi :

Questa norma significa che se il medico dipendente svolge un servizio “8–14” oppure “8–16” oppure “8–20”, non può riprendere servizio dopo il termine del servizio prima di aver riposato per undici ore continuative, indipendentemente dal cambio data, cioè rispettivamente : all'una, alle tre ed alle sette del mattino del giorno successivo (Link all'art. 7).

Il limite massimo di lavoro giornaliero – peraltro senza riferimento al cambio di data durante il lavoro o il successivo riposo – è di 13 ore (infatti le 11 residue devono essere necessariamente di riposo); anzi, 12 ore e 50 minuti perché devono essere sottratti 10 minuti di riposo (Link al comma 1 dell'art. 8) dopo le prime sei ore continuative di lavoro.

Questo limite deve peraltro intendersi come un limite elastico in quanto è un limite “medio” da valutarsi nell'ambito di un quadrimestre, cioè 17 settimane consecutive circa. L'orario settimanale di lavoro viene peraltro ricordato che è contrattualmente di 38 ore (Link comma 2, art. 14 CCNL 2002-2005), di cui 34 ore e 30 minuti destinati all'attività assistenziale, mentre 3 ore e 30 minuti sono da destinare all'aggiornamento anche in forma cumulativa.

Non vi possono essere deroghe: un dipendente ha diritto nell'arco della stessa settimana a 24 ore consecutive di riposo, possibilmente coincidenti con la domenica; se anche questa giornata di riposo fosse “inquinata” dalla reperibilità, è d'obbligo che il mancato riposo venga recuperato nei giorni successivi come riposo di 24 ore continuative, senza però che il dipendente decada dal dovere di prestare le abituali 38 ore di servizio settimanali. Ciò significa che nella settimana successiva potrà pretendere che le sue 38 ore siano distribuite su cinque giorni invece che su sei.

2) Norme su cui esistono incertezze e possibilità interpretative diverse :

Peraltro abbiamo assistito in questi ultimi giorni a delibere unilaterali da parte di diverse Regioni (vedi sito) in cui con una semplice delibera, scritta in aperto contrasto con il metodo della contrattazione indicato nei Contratti Nazionali di Lavoro Medico quando si spostano i carichi di lavoro e le incombenze dei lavoratori, stravolgono di fatto – a nostro modesto parere – uno degli aspetti più onerosi della specifica attività medica : la reperibilità d'urgenza notturna.

    3) Interpretazioni da Noi non condivise e definibili solo di comodo.