ETNA

|
Come indicato nella Legge di Stabilità per il 2021, in caso di insufficienza (ai fini dell'attuazione del piano d'emergenza per il contrasto alla pandemia con nuove assunzioni e con prestazioni pagate a parte) delle risorse professionali storiche, già esistenti presso le Aziende e costituite dai medici, infermieri ed assistenti sanitari, con la Legge del 30 dicembre 2020, è stata data la possibilità di ricalcolo dei Fondi Aziendali; la motivazione stava nella possibilità di spendere questi nuovi fondi per reperire nuove risorse umane attraverso l'istituto della somministrazione di lavoro. A tal fine si prevedono due forme di spesa eccezionali : La Prima è costituita dalla richiesta di svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari, già dipendenti da Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 464).
|
In particolare, questi ultimi, previo accertamento, con decreto direttoriale del Ministero della salute, della necessità di utilizzo di tali prestazioni aggiuntive (comma 467), possono - anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale - ricorrere alle stesse e remunerarle nel rispetto dei seguenti parametri: un limite di spesa (per tali remunerazioni) pari per ciascuna regione o provincia autonoma a quello stabilito dall'allegato C - il quale opera un riparto dell'importo di 100 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti Enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 - fino ad un incremento dell'importo della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, rispettivamente a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione). Restan o ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi. Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro. Commi 457-467. Riguardo ai medici, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi
|