Legge 24 - Gelli - Bianco
Sabato 07 Ottobre 2017 14:18
LEGGE 24/2017 (Bianco - Gelli)
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Obbligo di assicurazione Art. 10 (comma 3)
Ciascun esercente la professione sanitaria, operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio- sanitarie pubbliche o private, provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
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Medico : “Mi dica, perché è qui ? Cosa sente ?”
Utente : “Ho sentito della Legge "Bianco-Gelli“
Medico : “Ma non è una malattia !”
Utente : “Ho sentito di risarcimenti in tempi brevi”
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Egregio Collega,
Qualora desiderassi ulteriori informazioni sull'obbligo assicurativo cui i Medici della dipendenza debbano rispondere, puoi chiamare ai numeri 328 7515084 o al 3473639841.
Il Co.A.S. Medici Dirigenti, rispondendo alle indicazioni dei suoi Iscritti, ha rinnovato una Convenzione quinquennale con la Assicuratrice Milanese, scadenza 2022 senza possibilità di disdetta, ma revocabile dal singolo medico. Il Nostro Consulente Assicurativo Sig.re Mauro Astore Vi risponderà al 3287515084 in quanto potrà indicarVi il Contratto Assicurativo, anche di altri Brand, più adatto alle caratteristiche del Vostro impegno professio- nale e le opportunità di risparmio che propone il CoAS ai suoi Iscritti. Da questo Link puoi valutare la nostra offerta valida anche per i nuovi Iscritti fino al 30 giugno 2018.
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