Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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10 minuti di stress

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10 minuti di stress

In numerose Aziende Sanitarie Italiane si è avviata una procedura automatica di decurtazione dell'orario di servizio. Ciò avviene per quella che riteniamo sia una errata interpretazione delle norme europee sugli orari di servizio, richiamando la Legge 66/2003 e la Legge 161 del 30 ottobre 2014.

L'interpretazione riguarda la "pausa di 10 minuti" di cui ogni dipendente deve "beneficiare" qualora l'orario di servizio ecceda le sei ore.

 

Qualche Azienda pretende inoltre di procedere addirittura al recupero forzato e retroattivo, riguardante i 12 mesi precedenti la richiesta di recupero obbligatorio dei 10 minuti da integrare al termine del servizio.

In base all'interpretazione che va a prendere piede nelle Aziende Sanitarie Italiane, sembra che la pausa dei 10 minuti, dopo sei ore continuative di lavoro, sia a carico del dipendente. Cioè il dipendente, medico o infermiere non costituisce differenza, per poter effettuare la pausa ai fini della "tutela della propria salute" (come indicano le disposizioni europee), dovrebbe accettare la decurtazione automatica da computer dell'orario complessivo di 10 minuti (pausa), e recuperare questa pausa di 10 minuti tramite la permanenza in servizio per 10 minuti in più, al momento del termine dell'orario di lavoro.

L'interpretazione delle indicazioni europee e delle leggi e circolari ministeriali sull'argomento, indicano tutte che "il lavoratore abbia diritto ad una pausa di almeno 10 minuti tra l'inizio e la fine del turno lavorativo". Pur non prevedendo alcuna definizione specifica di pausa lavorativa, l'art. 8 sembra alludere a qualsiasi momento d'inattività all'interno dell'intero arco lavorativo giornaliero che abbia la finalità del recupero delle energie psico-fisiche, della consumazione del pasto e dell’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.  In pratica è parere comune che i 10 minuti di pausa siano a carico del Datore di Lavoro, che “accetta” che un dipendente si fermi per 10 minuti per un momento di pausa, nell’ambito di un turno di servizio più lungo di 6 ore.

Quindi, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Infatti, proprio nell'ambito del lavoro sanitario, ed ospedaliero in particolare, è difficile - se non impossibile - prevedere con certezza un "momento di pausa", a causa dell'aspetto più squisitamente tecnico della tipologia del lavoro di medico ospedaliero. 
Il "costo" di questi 10 minuti riteniamo quindi debba rientrare come una "tara" delle ore di lavoro, e debba quindi essere attribuito all'Azienda Sanitaria.  L'articolo 8 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce inoltre che le modalità e la durata delle pause durante il lavoro debbano essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro; non è certo attribuibile ai Medici Dirigenti se i contratti nazionali di lavoro sono bloccati da anni e non hanno normato la questione.

Non ultimo il quesito sulla monetizzabilità della mancata pausa;   nei casi in cui questa non si sia potuta effettuare a causa della tipologia del lavoro svolto (ad es.: attività di sala operatoria) qualche lavoratore ha richiesto la monetizzazione dei 10 minuti. Sulla monetizzabilità si sono espressi da tempo, chiaramente ma negativamente, importanti giuristi.  La norma della non-retribuibilità delle pause-lavoro è già prevista infatti da tempo immemorabile dall'art. 5, Regio Decreto n. 1955/1923; il R.D. precisa infatti che debbano essere escluse dalla non-retribuibilità (cioè retribuite) sia le soste inferiori a dieci minuti, che possono essere quelle legate ad esigenze fisiologiche del lavoratore o semplicemente all'alleggerimento del carico di lavoro, sia le soste legate alla tutela psico-fisica dei lavoratori. Del resto, sia la giurisprudenza comunitaria che nazionale hanno sempre confermato la retribuibilità delle soste di brevissima durata, specialmente quando strettamente funzionali alla ripresa dell'attività lavorativa (vedi pausa obbligatoria di 15 minuti ogni 2 ore per i videoterminalisti).

Un altro aspetto della stessa questione è la legittimità della eliminazione automatica (tramite computer) di 10 minuti dell'orario di servizio.

Questa procedura deve ritenersi illegittima per la considerazione che non essendo documentata l'attività momento per momento, non sarebbe possibile successivamente per l'Azienda dimostrare la effettiva possibilità di usufruire della pausa; sarebbe quindi una decurtazione oraria assolutamente contestabile e priva assolutamente di senso.

Estremamente esaustivo e profondo il parere (reperibile su internet) dell'Avv. Guglielmo Anastasio che invitiamo a leggere completamente. Qui di seguito un estratto :

In concreto, la regola della non retribuibilità delle soste/pause di lavoro trova delle eccezioni in tutti quegli intervalli non definiti dall'art. 5, R.D. n. 1955/1923, tra cui: 1) le soste inferiori a dieci minuti, che possono essere quelle legate ad una causa di forza maggiore, ad esigenze fisiologiche del lavoratore o semplicemente di alleggerimento del carico di lavoro. Del resto, sia la giurisprudenza comunitaria che domestica, ha sempre acclarato la retribuibilità delle soste di brevissima durata, specialmente quando strettamente funzionali alla ripresa dell'attività lavorativa; 2) soste legate, in senso stretto, alla tutela psico-fisica dei lavoratori. Tali soste possono trovare un riferimento diretto nelle disposizioni normative (vedi i videoterminalisti, i minori e gli autisti), ovvero, indiretto, nel senso che la sosta viene assunta nel documento di valutazione dei rischi, ......

Ricordiamo alle Aziende interessate a queste interpretazioni, che una pausa di 10 minuti rientra sia negli obiettivi sia nei fatti, nell'ambito delle soste legate alla tutela psico-fisica dei lavoratori, quindi retribuibili. Cioè da non scomputare e di cui non chiedere il  recupero;   quei "10 minuti" sono  orario di lavoro in cui l'Azienda deve permettere che il lavoratore si fermi un attimo per recuperare energie finalizzate a portare a termine il turno di lavoro previsto; il lavoratore deve "beneficiare" di un momento di pausa che il datore di lavoro deve concedergli. Costringere il lavoratore a restare 10 minuti in più, al termine del turno di servizio, è una posizione interpretativa in cui si ravvisiamo elementi di mobbing.