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Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Manovra Finanziaria 13-08-2011

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      LA   MANOVRA  FINANZIARIA   DEL  13  AGOSTO  2011


     testo in vigore dal: 13-8-2011



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per la 
stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' 
del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di instabilità dei mercati e 
per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a  
favorire  lo sviluppo   e   la   competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 12 agosto 2011; 
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle 
finanze;
Emana 
 il seguente decreto-legge: 
Art.  1 
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella Costituzione la regola del pareggio  
di  bilancio,  si  applicano  le disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella tabella 
di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni  dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e  2013,  sono 
incrementati, rispettivamente, di 6.000  milioni  di  euro  e  2.500 milioni di  euro.  Con  decreto  del  
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle 
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i 
corrispondenti importi nella  voce "saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012, 
 al primo periodo del presente comma può essere ridotto  di  un importo fino al 50 per cento delle 
maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione  
dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. 
  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 
del 2011, sono soppresse le  parole: "e, limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree 
sottoutilizzate". 
  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal predetto articolo 74 e 
dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  
modificazioni  dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalità indicate 
nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27  febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale, e  delle  relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di 
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 
n. 194 del 2009; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale non dirigenziale, ad esclusione 
di  quelle  degli  enti  di  ricerca, apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento 
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di tale personale risultante a 
seguito  dell'applicazione  del  predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 
marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a decorrere  dalla  predetta  data, di  procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi 
dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto 
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei 
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono provvisoriamente individuate 
in misura pari  ai  posti  coperti  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  
presente decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali e  di  mobilità nonché di conferimento 
di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  
avviate  alla predetta data. 
  5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale amministrativo operante presso 
gli uffici giudiziari,  la  Presidenza del Consiglio,  le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo 
della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del farmaco, nei limiti consentiti dalla
normativa  vigente,  nonché  le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo 
nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del personale  indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato 
decreto legislativo n.  165  del 2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma 21-sexies, 
primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito dalla legge  30  luglio  2010,  
n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,
sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
     a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013  e del 20 per cento a decorrere dall'anno 
2014", sono  sostituite  dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a 
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al 
fine di  garantire gli effetti finanziari  di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, 
alla riduzione di cui al primo  periodo,  può  essere  disposta,  con  decreto  del Presidente del 
consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione 
delle aliquote  delle imposte indirette, inclusa l'accisa."; 
    b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  "30  settembre 2013", sono sostituite  dalle  
seguenti:  "30  settembre  2012";  nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono 
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a  16.000  milioni  di  euro  per l'anno 2013".  
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 
del 2011, dopo il primo periodo,  e' inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  
del presente comma ovvero nel  caso  in  cui non  siano  assicurati  gli obiettivi di risparmio  
stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le modalità previste dal citato primo periodo può essere 
disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento, senza interessi, 
del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  
di  cui  all'articolo  1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate annuali 
posticipate. Con decreto  di  natura  non regolamentare  del Ministro dell'economia e delle finanze 
sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma". 
  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge 
n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nella linea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: 
"per gli anni 2012 e successivi";
   b) alla lettera a), le parole:  "per  800  milioni  di  euro  per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella 
medesima lettera, le parole:  "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti: 
"a decorrere dall'anno 2012";
    c) alla lettera b), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per l'anno 2013 e" sono soppresse; 
nella medesima lettera, le parole:  "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   
"a decorrere dall'anno 2012"; 
   d) alla lettera c), le parole:  "per  400  milioni  di  euro  per l'anno 2013", sono sostituite dalle 
seguenti:  "per  700  milioni  di euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  
"a decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a decorrere dall'anno 2013"; 
    e) alla lettera d), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per l'anno 2013" sono sostituite dalle 
seguenti: "per  1.700  milioni  di euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole: 
"a decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a decorrere dall'anno 2013".
 9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  
2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:  
   a) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono sostituite dalle seguenti: "a 
decorrere dall'anno 2012"; 
    b) al comma 3, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono sostituite dalle seguenti: "a 
decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo 
comma, al  terzo periodo sostituire le parole "di cui ai  primi  due  periodi"  con  le seguenti: "di cui 
al primo periodo". 
  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A  decorrere  dall'anno 2013", sono sostituite dalle 
seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";  
  b) al comma 1, lettera a), le parole:  "per  l'anno  2013",  sono sostituite dalle seguenti: 
"per gli anni 2012 e 2013";  
  c) al comma 2, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2012",  sono sostituite dalle seguenti: "Fino 
al 31 dicembre 2011".
11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del decreto-legge 27 maggio 2008, 
n. 93, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 
1, comma 123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a decorrere dall'anno 
2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di
  cui  al  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del decreto 
legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le deliberazioni dei comuni adottate 
nella vigenza del predetto articolo 5.  
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012 può essere 
complessivamente ridotto di un importo  fino  al  50  per cento delle maggiori entrate 
previste dall'articolo 7,  comma  6,  in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, 
commi  da 1 a 6, del presente decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i comparti interessati 
con decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. 
La soppressione  della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, 
comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella tabella allegata al decreto 
ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435, recante "Regolamento recante norme di  attuazione  
dell'articolo  56,  comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la  determinazione 
delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a  decorrere  dalla  data  di  
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza  del  
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo  17, comma 6, del 
decreto legislativo  n.  68  del  2011.  Per  tali  atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta 
provinciale  di  trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per  gli  atti  
non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere  dalla  medesima  data  di entrata in vigore 
della legge di conversione  del  presente  decreto, percepiscono  le  somme  dell'imposta 
provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 
  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: 
"Dall'anno 2012 il  fondo di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza 
Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali  individuati  da un'apposita struttura paritetica 
da istituire senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto  pubblico  locale.  
Il  50  per  cento delle  risorse   è attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella 
classe degli enti più virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosità  è comunque  inclusa  l'attribuzione  della  
gestione  dei  servizi   di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.". 
14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del 
2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, 
nei casi in  cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia deliberato nel 
termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero presenti una situazione di disavanzo di 
competenza per  due  esercizi consecutivi,  i  relativi  organi,  ad eccezione  del  collegio  dei 
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le modalità  previste  dal  
citato  comma  1;   se l'ente  è  già commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  
commissario.  Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure 
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il 
commissario chiede che l'ente sia posto in  liquidazione coatta amministrativa ai sensi del 
comma 1.  Nell'ambito delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  può 
esercitare  la  facoltà  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n 112, convertito con  legge  6  agosto 2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  
che  non  abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.".
  15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.  78  del  2010 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono aggiunte le  parole
"o  contratte"  e  dopo  le parole "concedere prestiti", sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  altre 
forme di assistenza  finanziaria".  
16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito con legge  6  agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 
e 2014.  
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: 
"trattenere in  servizio  il  dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  
sostituita  dalla seguente: "dipendente"; 
  b) al terzo periodo, le parole:"La domanda di", sono sostituite dalle seguenti:"La disponibilità al";
  c) al quarto periodo, le  parole:  "presentano  la  domanda",  è sostituita dalle seguenti: 
"esprimono la disponibilità".  
18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in  relazione  a  motivate  esigenze 
organizzative,   le   pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti del personale appartenente 
alla carriera  prefettizia  ovvero  avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  
prima  della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o dal contratto. 
In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento  
a condizione  che,  ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del 
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri fondi analoghi.  
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165,  in  fine  sono 
aggiunte  le  seguenti  parole:  ";  il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza  sia  
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria neutralità 
finanziaria.". 
20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023",  "2024",  
"2025", "2031" e  "2032"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti: "2016", "2017", 
"2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti  per 
il  pensionamento  a  decorrere  dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la seguente: 
"dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della disciplina vigente prima dell'entrata 
in vigore  del  presente  comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento 
entro il 31 dicembre 2011. 
22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e con riferimento ai 
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  
all'articolo  3  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con 
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del rapporto  di  lavoro."  sono  
sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro 
e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti 
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del 
raggiungimento dell'anzianità massima di  servizio  prevista  dalle norme  di  legge  o   di   
regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione del rapporto 
di lavoro."; 
    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per raggiungimento dei limiti  di  
eta'  o  di  servizio  previsti  dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  
a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle   norme    di    legge    o    
di    regolamento    applicabili nell'amministrazione,". 
23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell'entrata in vigore del 
comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento  prima  della  
data  di  entrata  in vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il quale 
la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in base al comma 9 dell'articolo 
59 della legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, 
per i  soggetti  che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre 2011. 
24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno 
precedente,  sono stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festività introdotte 
con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la Santa Sede, nonché le celebrazioni 
nazionali  e  le  festività  dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa  
prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente  ovvero  il  lunedì seguente  la  prima   
domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. 
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica economica, di cui all'articolo 
10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 
dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000 milioni 
di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il 
seguente:  "Fermo  restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  
18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi inseriti nel piano di 
rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione  
consiliare  di cui al medesimo articolo 194, comma 1,  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, 
n. 26 e'  sufficiente  una  determina  dirigenziale  del Comune. 
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n. 122, e' sostituito dal seguente: 
"17.  Il  Commissario  straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti della gestione  
commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  
avvenuta  deliberazione  del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la  quale  
viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione delle misure 
occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate a  garantire  l'equilibrio   
economico-finanziario   della   gestione ordinaria, nonché subordinatamente  a  specifico  
motivato  giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da parte 
dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di  previsione  di  cui 
alla  lettera  b)  del  comma  1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011  è integrata con un esperto designato dal Ministro 
dell'economia e delle finanze.
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  
sono  tenuti  ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla base di 
motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con riferimento   ai   piani   della   
performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla 
contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina contrattuale si fa  
riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di informativa preventiva, e il trasferimento è  
consentito  in  ambito del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del 
Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio 
regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi 
o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica. 
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito in legge 15  luglio  2011,  n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 
comma 2  della legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione, anche 
nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di cui all'articolo 7-vicies quinquies  
del  decreto  legge  31  gennaio 2005, n.  7,  convertito  con legge  31  marzo  2005,  n.  
43,  alle fattispecie ivi indicate. 
31. Gli enti pubblici non  economici  inclusi  nell'elenco  di  cui all'articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2011,  n.  196,  con una dotazione organica inferiore alle settanta unita',
con esclusione degli ordini professionali  e  loro  federazioni,  delle  federazioni sportive, degli 
enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e nella  trasmissione  della   memoria   della
Resistenza   e   delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi  20  luglio  2000,  n. 211, 
istitutiva della Giornata della memoria e della legge  30  marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  
Giorno  del ricordo,  nonché  delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al  
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto.  Sono esclusi dalla  
soppressione  gli  enti,  di   particolare   rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente  
del  Consiglio  dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. Le  funzioni  esercitate  da  ciascun ente soppresso sono attribuite 
all'amministrazione vigilante  ovvero, nel  caso  di  pluralità  di  amministrazioni  vigilanti,  a  
quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'  oggetto. L'amministrazione  
cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale all'ente  soppresso, in  ogni  rapporto,  anche  
controverso,  e  ne acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I rapporti  
di  lavoro  a  tempo determinato,  alla   prima   scadenza successiva alla soppressione dell'ente, 
non possono essere  rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  le  funzioni commissariali di gestioni 
liquidatorie di  enti pubblici  ovvero  di stati  passivi,  riferiti  anche  ad  enti  locali,  possono   
essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. 
  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, in fine, e' 
aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista  dal terzo  periodo  del  presente  comma,  
ai  fini  della liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato, nonché 
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092,  e  successive modificazioni,  l'ultimo   stipendio va   individuato   
nell'ultima retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente durata
inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma  si applica agli incarichi conferiti 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi 
comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge 
n.  111  del  2011,  il  primo  periodo è sostituito dal seguente: "La  disposizione  di  cui  al  
comma  1  si applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi, enti e istituzioni, 
anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,
ai   capi   dei dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia, ai  direttori  generali degli enti e ai 
titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle amministrazioni centrali dello Stato".