LA MANOVRA FINANZIARIA DEL 13 AGOSTO 2011 testo in vigore dal: 13-8-2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la
stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita'
del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e
per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a
favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio
di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella
di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono
incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i
corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012,
al primo periodo del presente comma può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle
maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione
dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111
del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree
sottoutilizzate".
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge
n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione
di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31
marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi
dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento
di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso
gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla
normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno
2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al
fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale,
alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione
delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111
del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo
del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio
stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere
disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi,
del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali
posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma".
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge
n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella linea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella
medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse;
nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole:
"a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole:
"a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo
comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le seguenti: "di cui
al primo periodo".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo
1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno
2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate
nella vigenza del predetto articolo 5.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 può essere
complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate
previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7,
commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17,
comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto
ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione
delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del
decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti
non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta
provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo:
"Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica
da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.
Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella
classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della
gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1,
nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel
termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di
competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalità previste dal
citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il
commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del
comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può
esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale
che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono aggiunte le parole
"o contratte" e dopo le parole "concedere prestiti", sono aggiunte le seguenti: "o altre
forme di assistenza finanziaria".
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013
e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti:
"trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'
sostituita dalla seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo, le parole:"La domanda di", sono sostituite dalle seguenti:"La disponibilità al";
c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", è sostituita dalle seguenti:
"esprimono la disponibilità".
18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze
organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente
alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico
prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.
In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento
a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono
aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024",
"2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016", "2017",
"2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente:
"dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata
in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di
eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio
a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o
di regolamento applicabili nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale
la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno
precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte
con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni
nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa
prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima
domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per l'anno 2012, di 2.000 milioni
di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di
rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione
consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 26 e' sufficiente una determina dirigenziale del Comune.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione
commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad
avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale
viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico
motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte
dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro,
sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di
motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della
performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa
riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è
consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del
Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio
regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8
comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche
nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies
del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n.
43, alle fattispecie ivi indicate.
31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unita',
con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli
enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211,
istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del
Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla
soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a
quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione
cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti
di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente,
non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni
liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono
essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma,
ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata
inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi
comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge
n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al
comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni,
anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali,
ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai
titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato".