Co.A.S. Medici Dirigenti

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ANAC : Delibera 382 - 12 aprile 2017

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La sede dell'ANAC sorge al centro
di Roma, in via Marco Minghetti, 10.

Studioso di economia e delle sue dinamiche 
anche proprio in relazione a fatti di corrutela
,
Marco Minghetti era ministro dell'Interno del
Regno di Sardegna alla proclamazione del
Regno d'Italia.  
Proseguì il suo mandato come Ministro
dell'Interno del Regno d'Italia dal 23/03/1861
al 12/06/1861, quando il Governo si sciolse per
il decesso del Primo Ministro Camillo Benso
Conte di Cavour.

Dal 12/06/1861 al 01/09/1861 proseguì come 
Ministro dell'Interno.
Divenne Primo Ministro il 24/03/1863 e proseguì
fino al 28/09/1864.
Fu rinominato Primo Ministro dal 10/07/1873 al
25/03/1876.


Marco Minghetti

L'ANAC  accetta

l'interpretazione

dei  Giudici  del

T.A.R. Lazio

Abbiamo già visto in una pagina di notizie pubblicata i giorni scorsi, che il D.Lgs. 97/2016 ha indicato come tutti gli Incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito della Pubblica Amministrazione (P. A.) dovessero essere inclusi tra i soggetti "obbligati" ai fini anticorruttivi di presentare i dati patrimoniali e

reddituali, secondo una interpretazione estensiva dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

In data 14 dicembre 2016, a circa un mese dal "nuovo D.Lgs.97/2016", l'ANAC deliberava che i Dirigenti del SSN non dovessero considerarsi ricompresi tra i soggetti sottoposti a questo vincolo di comunicazione dei dati concernenti le proprietà ed i redditi.

Il 2 marzo 2017 il TAR Lazio si pronunciava in maniera analoga, concedendo una sospensiva degli effetti del D.Lgs. 97/2016, a seguito di un ricorso promosso da alcuni Dirigenti della P.A. presso l'Ente posto a tutela della Privacy.

Il giorno 8 marzo 2017 l'ANAC, in aperto contrasto sia con la propria delibera interpretativa del 14 dicembre 2016 e con i criteri che avevano ispirato la "sospensiva" del TAR Lazio, deliberava (delibera 241/2017) che tutti i Dirigenti Medici titolari di un qualsiasi incarico di direzione (Struttura semplice, Struttura semplice dipartimentale, Struttura complessa e Direzione di Dipartimento) dovessero adempiere all'Obbligo di comunicazione della propria posizione reddituale e delle proprietà immobiliari entro il 30 aprile 2017.

In data 7 aprile 2017 è stato presentato all' ANAC un ricorso per ottenere l'annullamento della delibera 241/2017 dell'8 marzo, ed in via subordinata la sospensiva della stessa. Il ricorso all'ANAC è stato presentato da un'Organizzazione che rappresenta i Dirigenti dello Stato, Presidenza Consiglio dei Ministri, Agenzie della P. A., etc., in riferimento a contrasto con la normativa dell'Unione Europea e con gli articoli 3, 13 e 117 della Costituzione Italiana.

Il Consiglio dell'ANAC in data 12 aprile 2017 ha deliberato di sospendere gli effetti della delibera 241, limitatamente al comma 1, lett. "c" ed "f" dell'art. 14, D.Lgs.33/2013, ricompresi anche i Dirigenti Medici del S.S.N. Sottolineiamo peraltro che è stata solo sospesa l'efficacia della succitata delibera ANAC n° 241, in attesa di ulteriori decisioni del TAR Lazio sul merito del ricorso presentato il 15 novembre 2016 dai Dipendenti P.A. presso il Garante Privacy, sia in attesa di un intervento legislativo che specifichi i soggetti per i quali l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali sia assolutamente irrinunciabile.

COMMENTO : Viene da chiedersi quale sia ormai la Autorità legiferante in Italia.

Si, la domanda sorge spontanea.

Ormai da anni abbiamo dovuto registrare leggi costituzionalmente inammissibili che vengono "annullate" dalla Corte Costituzionale; ma questa Corte nasce da una precisa esigenza di verifica ed infatti è presente in tutti gli Stati. Meno comprensibile è l'interpretazione delle leggi nazionali che viene difformemente data dai diversi parlamentini regionali e conseguente differente applicazione sul territorio nazionale. Ancora meno comprensibili sono le interpretazioni legislative fornite da altre "Autorità", "Agenzie", "Aziende", "Enti", "Organizzazioni", etc. che si sono moltiplicate in Italia creando un dissesto interpretativo che ha dato e continuerà a creare un contenzioso giudiziario enorme. Infatti gran parte del contenzioso giudiziario è creato da una situazione di "marasma" legislativo documentato dal numero di leggi assolutamente fuori controllo. Sarebbero solo 3mila le leggi operanti in Inghilterra (dato RAI-TV), 5,3mila le leggi in Germania, circa 7mila quelle attive in Francia, mentre in Italia - in base ai dati riportati - siamo ormai arrivati a 150 mila leggi e il numero sembra destinato ad ingrossarsi rapidamente e pervicacemente. I cittadini sono quindi costretti ed indotti a difendersi da questo coacervo difficile da dipanare attraverso un massiccio ricorso all'interpretazione da parte del Giudice, nella speranza di ottenere ragione nei confronti di uno Stato rapace e confuso.
Abbiamo di recente visto lo Stato intervenire con pesanti decisioni su pensioni e stipendi di Colleghi Medici tra gli anni 2010 e 2015. Tali leggi, che cambiavano sostanzialmente sia la dinamica che il livello retributivo, intervenendo su norme consolidate ed effetti attesi, stanno creando un vero movimento di protesta attraverso cordate di ricorsi per ristabilire quelli che si ritenevano essere "diritti acquisiti"; la Corte Costituzionale ha già appoggiato queste "motivazioni ai ricorsi" con alcune sentenze.

Il ricorso massiccio alla magistratura riteniamo sia una conseguenza logica di interpretazioni locali, regionali o nazionali di Leggi o disattese nell'interpretazione da parte delle strutture statali preposte alla loro applicazione oppure stravolte rispetto al loro significato; spesso il significato di una legge può essere attribuito anche da chi - avendo un minimo di cultura - legge il testo e gli attribuisce un significato. Purtroppo in Italia, anche per un male interpretato obiettivo di risparmio, Direttori o Dirigenti amministrativi di qualsiasi livello, si sentono investiti di funzioni interpretative - e non solo esecutive - con la conseguenza che molti "dipendenti" vengono colpiti dalle loro decisioni e devono difendersi da quella interpretazione davanti al Giudice. A questo punto la lentezza della Giustizia costituisce un ulteriore danno per il singolo ricorrente.

In questo caso, il livello dei contendenti (ANAC - TAR Lazio - Garante Privacy - Consiglio dei Ministri) ha comportato una veloce soluzione temporanea del problema. Si è però evidenziata la frammentazione decisionale tra i "Vertici" nazionali, una certa incomunicabilità tra gli stessi, una incertezza normativa che comporta rilevanti perdite di tempo da parte di tutti ed una sfiducia crescente da parte di chi deve obbedire.