Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Condannabili anche con colpa lieve

E-mail Stampa PDF

ANCHE  CON  COLPA  LIEVE
su nota giuridica di Dario Ferrara

Come Vi avevamo anticipato in precedenti articoli, la "nuova" Legge Bianco-Gelli non aveva intenzione di "favorire" in alcun modo i "Medici Ospedalieri", bensì gli obiettivi erano altri : Grosse Compagnie di Assicurazione, Aziende Sanitarie, i Danneggiati (veri o supposti che siano), i

Medici-Legali, gli Studi di Mediazione, etc., ma non certo i Medici Ospedalieri.  Questi ultimi si accorgeranno sin dai prossimi mesi che le procedure non solo non sono cambiate in meglio, ma, quasi sicuramente, il tempo dimostrerà che ci saranno ulteriori aggravi per i medici. La nuova formulazione degli articoli 589 e 590 del codice penale prevedono la condanna del medico anche per imprudenza e negligenza. Viene quindi meno lo specifico riferimento alla "colpa lieve" presente nella precedente Legge Balduzzi, e il rispetto delle "buone pratiche" scompare, sostituito dal rispetto delle "Linee Guida".  Tutto ciò, a mio modesto avviso, potrà favorire forse il ricorso degli Avvocati alla denuncia penale e sicuramente comporterà un aumento dell'atteggiamento difensivo dei medici, decretando la "morte dell'ospedalità pubblica", per eccesso dei costi e difficoltà a reperire medici.   Ritengo importante che andiate a leggere questa nota giuridica di Dario Ferrara che dimostra innanzitutto il peggioramento del quadro giuridico per i medici e, soprattutto, rafforza l'idea che chi ha scritto la Legge Bianco-Gelli non ha una grande dimestichezza né con gli articoli dei codici civile o penale sulla colpa, né ha dimestichezza con l'umiltà. Quell'umiltà che costringe chiunque debba affrontare un argomento assolutamente difficile e complicatissimo (Lex Aquilia 286 a.C.), a raccogliere e ripercorrere quanto scritto su quell'argomento negli ultimi 40 anni -  soprattutto da Istituzioni come la Cassazione - e tenerne il dovuto conto.  Se questo non è stato fatto, molto probabilmente l'aspetto giuridico e medico della questione non era l'obiettivo prioritario; molto probabilmente, gli obiettivi erano altri, cioè quelli ricordati al secondo rigo di questo modesto articolo.