Co.A.S. Medici Dirigenti

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Le proposte FIASO

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Le proposte FIASO   (FIASO)

(. . . . e pensare che li paghiamo per esternare queste "idee" . . . . . . .)

Sappiamo bene quanto le norme sugli orari di lavoro richieste dalla C.E. sono state disattese, in fase di applicazione, da parte di tutti, medici compresi,

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soprattutto quelli che, consci del proprio ruolo dirigenziale e professionale, abituati da anni a lavorare senza controllare né le ore di lavoro prestate né la propria stanchezza, hanno ritenuto bene di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla personale dedizione al lavoro, arrivando a rimanere in servizio oltre i limiti previsti, giungendo talora a registrare il termine della presenza, pur continuando a lavorare.
Nei mesi scorsi, numerosi Colleghi ci hanno chiesto indicazioni su come rispettare soprattutto le ore di riposo, sia quello giornaliero (almeno 11 ore continuative) sia quello settimanale (almeno 24 ore continuative); altre domande frequenti riguardavano la “reperibilità”, su come dovessero interpretarsi le ore di “pronta disponibilità” e le ore di servizio in “pronta disponibilità”; se il riposo festivo potesse essere considerato tale, qualora nello stesso giorno ricadesse una “pronta disponibilità”, etc. Queste richieste di precisazioni sono state determinate da interpretazioni diverse e diversificate fornite dalle Aziende.

Tutti questi “quesiti” ci hanno fatto capire quanta improvvisazione sia insita e tipica del Sistema Italia. Le norme sull'orario di servizio dei lavoratori – emesse dalla C.E. - erano conosciute sin dal 2003 e già allora non differivano poi tanto da quanto scritto nel Regio Decreto del 1923. Peraltro si procedeva con l'inserimento di “deroghe all'applicazione” per il S.S.N. nelle leggi finanziarie e poi di stabilità in modo da rinviare il “problema”.
E' peraltro da segnalare che l'applicazione delle norme Europee sul lavoro medico, e sanitario in genere, contrasta con l'organizzazione storica del lavoro in ospedale e non riesce ad essere di facile applicazione in un “lavoro” spesso imprevedibile ed estemporaneo.

Uno dei “quesiti” di più sbrigliata fantasia amministrativa – da parte di un'Azienda del Sud – proveniva da Colleghi che chiedevano indicazioni su come comportarsi nei confronti della propria Azienda in merito ad una richiesta di “reperibilità perpetua” in quanto era stato fornito ad ogni dipendente un numero di cellulare attraverso un contratto aziendale con una Compagnia telefonica. L'Azienda Sanitaria, avendo fornito una scheda SIM, sosteneva che il dipendente dovesse mantenere quel numero attivo h24 ed essere quindi costantemente reperibile. E' inutile riportare la risposta del nostro Avvocato ed il suo facile successo, perché è facile da immaginare.
Ma, a parte il caso emblematico della richiesta dianzi citata, vi sono stati numerosi tentativi da parte delle Aziende Sanitarie di “non retribuire” il lavoro prestato o di cancellarlo come “non giustificato”. Ad esempio, si vorrebbe contingentare, e perfino non retribuire il lavoro notturno in reperibilità. Il contingentamento è dovuto all'interpretazione capziosa del limite annuale di 250 ore allo straordinario; tale limite è stato imposto dalla legge in relazione alla tutela della salute dei dipendenti, in modo che non possano essere “sfruttati” eccessivamente da questa tipologia di lavoro. La legge, inoltre, escludendo che vi possa essere una reperibilità diurna(1), identifica nelle “ore notturne” (2) quelle in cui possa esservi la necessità di ricorrere ad ore di lavoro straordinario.
Sta alle Aziende predisporre metodi di verifica, affinché non ci siano abusi nel ricorso al lavoro straordinario e che le ore prestate come “straordinario” abbiano fatto seguito ad una chiamata per effettiva necessità di consulenza, di intervento, di un “aiuto di necessità” per un improvviso ed imprevisto carico di lavoro. A verifica positiva non si vede perché non retribuire adeguatamente lo straordinario in reperibilità secondo i termini contrattualmente previsti, essendo lo “straordinario in reperibilità e non” previsto dai vari CCNL. Vengono peraltro regolarmente retribuite “ore di prestazione aggiuntiva”, diurne, programmate e concordate, con 60 € lordi all'ora. Sta invece passando il concetto – attraverso le dichiarazioni dei Direttori Generali (3) – che l'orario eccedente possa e debba essere retribuito con la distribuzione del “Fondo di Risultato”. Segnaliamo che i “Fondi” - compreso quindi quello di “risultato” - si sono negli anni (4) progressivamente ridotti; la istituzione dei “Fondi” e la loro costituzione – stabilita per legge – prevedeva l'utilizzo del “Fondo di posizione” per retribuire gli “incarichi” e non certo anche le ore di lavoro di straordinario, definite come lavoro prestato per situazioni eccezionali e con la caratteristica dell'imprevedibilità.

I CCNL prevedono appunto una retribuzione per le ore prestate in reperibilità che non possono rientrare nell'attribuzione di compiti istituzionalmente prevedibili; né può configurarsi un incarico di prestare “a demand” ore di lavoro imprevedibili – per quantità e tempistica – ed al di fuori della “pronta disponibilità”, come normata nei CCNL.
Ma il problema a livello nazionale, e quindi ministeriale, sta nel risolvere i rapporti con la C.E.; cioè evitare una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata applicazione in Sanità delle norme sull'orario di lavoro. Ed ecco che la “fantasia” della FIASO partorisce tutta una serie di “esenzioni” dal rispetto di queste norme comunitarie:
Non sarebbero più costretti al rispetto delle norme C.E. : I Direttori di Struttura, I Responsabili di incarichi di alta specializzazione, i Medici facenti parte
di UOC con organici ridotti (5);
Non dovrebbero fare più parte dell'orario di lavoro le ore dedicate alla “formazione obbligatoria”, riunioni di reparto e attività non-assistenziali.
Se è vero che alcune figure professionali – come i Direttori di UOC – hanno la “libertà” di organizzare il loro lavoro secondo gli orari a loro più congeniali, è anche vero che – per regolarità – devono dimostrare di essere stati al lavoro per almeno 38 ore alla settimana; questo comporta che le 38 ore effettuate devono essere distribuite rispettando le norme comunitarie “per tutela della loro salute e validità della copertura assicurativa”.
Ci chiediamo inoltre se la presenza nel luogo di lavoro con finalità attinenti la specifica attività lavorativa possa essere considerata “attività volontaristica” o “formazione individuale”, soprattutto in assenza di una precisa dichiarazione dello stesso interessato, manifestabile con precisione attraverso la timbratura in uscita, peraltro pericolosa per la mancata copertura assicurativa in caso di qualsiasi incidente, causato o subito.

Ancora più suggestiva, per sospetta “incostituzionalità”, la ipotesi di considerare 80 ore di “franchigia” annuali; sarebbero due settimane circa di lavoro in più all'anno. Questa proposta non merita davvero commento, trattasi di ipotesi quasi incomprensibile. Analogamente deve essere rigettata qualsiasi ipotesi di non valutazione delle ore di lavoro dedicate alla didattica ed alla ricerca; ogni attività sul luogo e con finalità di lavoro deve trovare la sua corretta collocazione per non impoverire ulteriormente questa Sanità che sembra sempre più avere come obiettivo il pagamento di stipendi e premi agli Amministrativi e Direttori di turno.

 

1) Anche se poi un comma di un articolo dei CCNL la permette in “ore”, purché in spezzoni non inferiori alle quattro.
2) In base alle norme europee, le “ore notturne” sono esclusivamente quelle comprese tra le 22 e le 6.
3) Verosimilmente suggerite e concordate in sede FIASO.
4) Dal 2010 : per effetto della L. “Tremonti”, quella che ha bloccato le indennità di esclusività e posizione fino al 31/12/2014. La stessa Legge ha anche bloccato la riacquisizione da parte dei “fondi”, delle indennità relative ai Medici nel frattempo pensionati, creando negli anni una progressiva riduzione degli stessi fondi.
5) Che “colpa” avrebbero i Medici facenti parte di “UOC con organici ridotti” di essere stati assegnati a queste “sedi disagiate” ?

     

    Ricordiamo le proposte FIASO

    1. Escludere dall’applicazione del nuovo orario almeno i responsabili di struttura e gli incarichi dirigenziali di elevata professionalità e, riguardo tecnici e infermieri, i professionisti che svolgono la propria attività al di fuori di orari e luoghi definiti;

    2. Esentare le tipologie di servizi ad alta specializzazione che non possono essere delegate ad altre figure professionali, come ad esempio la trapiantologia, con possibilità di recupero del riposo non fruito;

    3. Ridurre a 8 ore il riposo giornaliero per alcuni servizi di specifico interesse pubblico, come gli ospedali di prossimità a organici ridotti;

    4. Escludere delle attività non assistenziali, come formazione obbligatoria e riunioni di reparto, dal computo delle 11 ore di riposo giornaliero;

    5. Escludere le attività volontaristiche, come la formazione individuale e l’approfondimento di casi clinici;

    6. Prevedere una franchigia annuale di 80 ore pro-capite per attività lavorative dovute a esigenze assistenziali o organizzative a causa delle quali non è stato possibile rispettare le disposizioni normative.

    7. Esclusione delle disposizioni sull’orario di lavoro delle attività didattiche e di ricerca del personale universitario e dei policlinici.