Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Ddl Gelli : Domani in Aula del Senato.

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Ecco quelli che secondo Noi ed Ob. Ippocrate sono i principali punti critici del Ddl 2224 :

Svilupperemo prossimamente questa pagina con ulteriori link ai testi legislativi di riferimento

 

Sotto il profilo della responsabilità medica:

  • Penale:

    l’art. 6 contiene una previsione peggiorativa rispetto alla disciplina attuale (Legge Balduzzi) ed alla sua interpretazione giurisprudenziale.

    Ad esempio : restringendo l’applicazione delle linee guida alla sola imperizia si mantiene la punibilità – oggi invece esclusa - per le altre due forme di colpa (negligenza e imprudenza).


    - Civile:

    sono inserite nel DDL 2224 diverse norme (tra cui l’art. 8 comma 4) potenzialmente lesive del principio di uguaglianza e parità in giudizio e del contraddittorio tra le parti oltre che tese ad acutizzare ed incentivare la conflittualità tra le diverse parti in causa (paziente –azienda - esercente la professione sanitaria – assicurazione).


    Sotto il profilo assicurativo (di maggiore gravità e preoccupazione):

     

  • Si obbligano gli esercenti la professione sanitaria a dotarsi di copertura assicurativa mentre non si prevede corrispettivo obbligo a carico delle compagnie assicuratrici.

    Cioè, senza intervenire nel mercato assicurativo ed anzi, con gli ultimi emendamenti presentati dal relatore, si esime la struttura sanitaria pubblica e privata ad assicurarsi per i danni commessi a terzi dai professionisti che operino in loro favore, con evidenti e gravi danni per gli stessi pazienti che vengono privati di una garanzia risarcitoria.
    - Si mutuano senza alcuna valutazione critica (art. 12, comma 2) norme relative all’RCA che non trovano alcuna applicazione in altra disciplina di responsabilità professionale (Vedi quanto già scritto in altra pagina sulle Caratteristiche della Assicurazione degli Avvocati).