Co.A.S. Medici Dirigenti

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Lavoro Usurante ?

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LA  NOTIZIA :

Fimmg, riconoscimento lavoro usurante medici puo' essere boomerang

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Il diritto al riconoscimento del lavoro usurante per tutta l'area medica (dipendenti e convenzionati) è sacrosanto, ma senza finanziamenti specifici rischia di diventare un 'boomerang' per i medici", che, in alcuni casi, lasciando prima il lavoro senza contributi aggiuntivi, rischiano di avere pensioni ridotte. E' quanto afferma il vice segretario nazionale della Fimmg e segretario nazionale della continuità assistenziale, Silvestro Scotti, intervenendo sul dibattito legato al decreto legislativo sui lavori usuranti. "Le nuove norme - prosegue Scotti - permettono l'anticipo, fino a un massimo di tre anni, del pensionamento dei medici impegnati in attività prevalentemente nelle ore notturne. Per i convenzionati questa possibilità è paradossalmente svantaggiosa. Le pensioni dei medici di continuità assistenziale e di emergenza territoriale sono infatti determinate da un meccanismo contributivo e quindi, in assenza di una compensazione figurativa degli anni non versati, si ridurrebbero notevolmente". "Va considerato - aggiunge - anche il fatto che l'ingresso nel mondo del lavoro avviene tardi e nei primi anni il versamento e' scarso. Rimane perciò fondamentale che il Governo preveda finanziamenti per compensare il mancato versamento dei contributi dei tre anni ed evitare che ricada tutto sull'Enpam e di conseguenza sulle tasche dei medici che indirettamente si pagherebbero da soli il proprio lavoro usurante".

Nostro Commento
Il Legislatore nel predisporre le norme per definire un lavoro usurante ha deciso di attribuire ad un valore numerico la capacità discriminante tra chi ne ha diritto e chi non può accedere a questo diritto. Il valore numerico è per i dipendenti che fanno lavoro notturno almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009 ed è relativo alle notti di lavoro prestate nell'anno. Questo valore è stato scelto volutamente elevato in modo da escludere tutti quei lavoratori dipendenti che non avendo conseguito 64 o 78 notti lavorative effettive all'anno sono tagliati fuori dai benefici di legge. Vedi Decreto Legislativo del 13/04/2011

I lavoratori che svolgono una delle mansioni usuranti previste dal combinato disposto del DM 19/05/1999 art.2, del D.Lgs. 66/2003 art.1, comma 2, lett. E (*) , e della Legge n° 243 del 23 agosto 2004 modificata dalla Legge 247/2007 art. 1, comma 3, lettera b, e siano quindi in possesso del Requisito Soggettivo e del Requisito Oggettivo, con un’età anagrafica minima non inferiore in ogni caso ai 57 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 35 anni, dovrebbero poter contare sulla riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a domanda è prevista, la riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità, senza però scendere al di sotto dei 57 anni, disponendo di almeno 35 anni di contribuzione versata.

I lavoratori che possono accedere al beneficio sono quelli previsti dal decreto Salvi del 1999 :

  • lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno;

  • oppure siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

  • ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone

 

La normativa infatti scegliendo questo criterio rigido, impedisce di fatto che qualsiasi Medico turnista rientri nei limiti richiesti dalle norme in questione.

Eppure vi sono lavori che io classificherei usuranti indipendentemente dagli orari in cui vengono prestati; e mi riferisco a quei Colleghi che da anni vivono in trincea nei servizi di Emergenza-Urgenza : Pronto Soccorso, Chirurgie d'Urgenza, Unità di terapia intensiva cardiologica, Rianimazioni, Servizi di Anestesiologia in Dipartimenti d'Emergenza, etc.

Ritengo che lo stress che si accumula in questi reparti prescinda dall'orario in cui il servizio viene prestato in quanto l'usura è da ritenersi parte integrante della natura del lavoro stesso.

Anche in alcuni posti di guardia medica è palpabile lo stress della inaffidabilità della situazione; penso a quelle Colleghe violentate e perfino uccise mentre svolgevano il proprio dovere con dedizione fino all'estremo sacrificio per mano di un'irresponsabile.

Il Legislatore ha sentenziato : “non meno di 64 o 78”.

Eppure se potessimo sommare alle notti di guardia le notti passate in sala operatoria in quanto reperibili, penso che molti di noi supererebbero quella fatidica soglia di 78.

Ma come fare questa somma?

Come riuscire a dimostrare le notti passate in piedi ?

E la stessa reperibilità che da origine persino ad un riposo compensativo è possibile computarla come servizio notturno prestato ?

Come certificare a posteriori un qualcosa di cui non abbiamo mai tenuto puntuale e preveggente contabilità?

Però se qualcuno lo volesse fare, ora ci sono i mezzi per farlo; e Noi del COAS saremo li ad assisterlo e sostenerlo.

 

(*) (vedi nella nostro Menù :  Documenti / Decreti)

 

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A.G.