Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Responsabilità Esercente Professioni Sanitarie-Consiglio Stato

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RESPONSABILITA'  l'ESERCENTE  PROFESSIONI  SANITARIE

CONSIGLIO di STATO

La Seconda Sezione del CONSIGLIO di STATO nell'adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014, vista la relazione del 25 novembre 2014, con la quale

 

 

l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' Obbligo assicurativo per gli Esercenti le professioni sanitarie, ha sentenziato nel seguente modo : ......................

Un breve commento :

  1. E' doveroso precisare che per i medici dipendenti da strutture ospedaliere pubbliche, l'obbligo di Assicurazione privata era già stato precisato essere "non operante", in quanto già coperti per Contratto dall'Assicurazione che devono avere le Aziende Sanitarie o attraverso una gara d'appalto o attraverso una procedura di AUTO-ASSICURAZIONE. In ogni caso siamo convinti che la polizza che il Co.A.S. ha attivato già dal luglio 2012 in forma di Convenzione è necessaria al dipendente ospedaliero per coprirsi dai rischi ricadenti su di lui per "colpa grave" o "diritto di rivalsa" come previsti dalle norme di legge;
  2. Noi che lavoriamo in strutture pubbliche, ma siamo consci della pericolosità insita nella nostra professione, non vediamo l'utilità di questo ulteriore rinvio sollecitato dalla FNOMCeO attraverso il Ministro e il Consiglio di Stato. Se è vero che il Consiglio di Stato ha giudicato "l'obbligo di assicurazione ... non operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dell'art. 3 del D.L. n° 158/2012 convertito dalla  L. n° 189/2012, che disciplinerà le procedure ed i requisiti minimied uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi." è anche vero che quando il medico libero-professionista fosse rinviato a giudizio per la denuncia di un utente che si sente danneggiato, dubito che il Giudice terrà conto nel valutare il danno biologico dell'utente del fatto che il medico sia assicurato o no.
  3. E' sicuramente urgente che lo Stato si assuma la responsabilità di valutare i contratti proposti ai medici e ne garantisca la solvibilità. In passato è già successo che interi gruppi assicurativi si siano sciolti come neve al sole, in quanto non più in grado di assolvere agli impegni assunti.
  4. E' un altro episodio della telenovelas assicurativa iniziata in Italia dalla fine degli anni ''90, apparentemente risolta con l'introduzione della copertura assicurativa integrativa nel CCNL dei Medici della DIpendenza e sempre più disattesa dalle Aziende Sanitarie attraverso dichiarazioni di Autoassicurazione o il rifiuto di procedere al prelievo integrativo diretto dalle buste paga per la copertura del rischio di Colpa Grave e Diritto di Rivalsa.

Chiedo ai Medici della Dipendenza che leggeranno questo scritto di segnalare eventuali Aziende prive di Assicurazione e quindi la rischiosità delle stesse per Medici ed Utenti.

Saluti

A. G.