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Contrattuale o Extracontrattuale ?

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Rapporto Medico / Paziente.

E' Contrattuale o Extracontrattuale ?

Mettiamo a disposizione dei nostri pochi ma affezionati lettori il testo della sentenza del Tribunale di Milano n° 1430 del 2 dicembre 2014, che riconferma l'orientamento di quella Corte verso la extracontrattualità del rapporto Paziente/Medico.
A questo proposito non riusciamo a capire e non condividiamo le considerazioni positive del Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano;

infatti, secondo il nostro parere, l'onerosità delle assicurazioni ed la responsabilità medica sono problemi molto sentiti dai Medici in relazione al risarcimento del danno. Peraltro, questo aspetto riteniamo debba essere valutato in una prospettiva ben più ampia.

Scarica anche il parere di uno dei nostri Legali.

La Corte di Cassazione non ha cambiato orientamento dopo la 'Balduzzi' e, nonostante il riferimento all'art. 2043 C.C. (cosiddetta responsabilità extracontrattuale), la Corte Suprema si è riespressa, riaffermando il vigore della propria consolidata giurisprudenza circa la natura contrattuale della responsabilità medica.

Altri giudici di merito sono di avviso diverso rispetto al Tribunale di Milano e non possono essere dimenticate alcune circostanze:

  1. la Legge Balduzzi fa riferimento alla disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni ai fini del risarcimento del danno biologico, il cui importo viene determinato sulla base di tabelle che da molti anni, guarda caso, sono quelle periodicamente aggiornate proprio dal Tribunale di Milano e alle quali tutti i giudici civili sul territorio nazionale sono soliti fare riferimento;

  2. La materia è oggetto, secondo la L. Balduzzi, a revisioni periodiche, rimesse alla valutazione del Governo e delle Compagnie di Assicurazioni (Ania). Queste ultime hanno quindi modo di costituire una pressione lobbystica sulle interpretazioni legali.

Il regime della prova del danno e i termini di prescrizione dell'azione risarcitoria cambiano a seconda della qualificazione attribuita alla responsabilità professionale del medico: a carico di quest'ultimo dimostrare di aver agito correttamente, con termini di prescrizione di dieci anni in caso di responsabilità contrattuale e di cinque anni se invece essa è ritenuta extracontrattuale (o aquiliana), come sostiene il Tribunale di Milano.

In ultimo ricordiamo che la Corte di Cassazione ha sempre finora respinto come scusante delle condotte professionali riconducibili causalmente al verificarsi di un evento avverso, anche il puntuale e preciso rispetto da parte del medico (e altro personale sanitario) di direttive aziendali pervase da finalità economiche e/o organizzative che ponevano in secondo piano le esigenze della "buona medicina".
Il fine sotteso alla definizione della responsabilità medica come extracontrattuale sembrerebbe quello di ridurre i casi in cui il medico viene convenuto in giudizio (di qui probabilmente l'affrettato plauso del Presidente dell'O.d.M. di Milano); il danneggiato, infatti, sia per il regime della prova del danno, sia per i maggiori termini di prescrizione, avrebbe maggiore convenienza a rivolgere la propria pretesa unicamente verso l'Amministrazione o l'Azienda ospedaliera da cui il medico dipende.

Non dobbiamo dimenticare di considerare che, nella pratica, agire in sede penale, piuttosto che in sede civile, nell'ottica della persona che si sente colpita dall'eventuale reato medico, determina due vantaggi:
il principale è che tutti gli accertamenti in ordine ai fatti vengono svolti dalla Autorità giudiziaria che, se del caso, si fa carico di nominare propri consulenti, senza la necessità di anticipare alcuna spesa e la difficoltà di accedere agli atti e/o assumere testimonianze;
il secondo è che si ritiene di utilizzare uno strumento di pressione, spesso accresciuto da quella dei media, quantomeno per veder più rapidamente accolte le proprie pretese in punto di risarcimento.

Per tutti Noi Medici Ospedalieri e non, sono tempi difficili; la incertezza normativa, che va differenziandosi da regione a regione, costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione.

A. G.

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