Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Un quesito legale proposto da un iscritto

Egregio avvocato
sono un dirigente medico di I livello dell'azienda ospedaliera di C*****a iscritto al Co.A.S. Medici Dirigenti

Le pongo un quesito che interessa me direttamente e i nostri Iscritti.

Presso la nostra azienda i medici hanno potuto dotarsi di un contratto di telefonia aziendale con la TIM.
Questo contratto prevede la possibilità di telefonare gratuitamente tra i colleghi ospedalieri e di avere una tariffa agevolata per le chiamate personali. L'azienda tenta di affermare tuttavia che avendo aderito a tale contratto, esiste l'obbligo di non spegnere il cellulare al di fuori dell'orario di
servizio, anche al di fuori della reperibilità. Questo tuttavia, non era scritto nel contratto stipulato con la TIM.

Vorrei un suo parere a riguardo.
In attesa di una Sua gentile risposta, invio cordiali saluti

 

Dr. G. M. G.

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L'Avvocato risponde

In risposta al quesito proposto da un medico di C******a in relazione all'obbligo che la ASL del luogo vorrebbe far valere, nei confronti dei medici dipendenti da tale Azienda, di non spegnere - anche al di fuori dell'orario di servizio - il telefono cellulare di cui vengono dotati, a seguito di contratto a condizioni agevolate, formulo le seguenti considerazioni :

Innanzitutto sembra potersi ritenere che la richiesta formulata dall'Azienda sia un modo per poter in qualunque momento reperire il professionista e che, quindi, tale disponibilità nulla abbia di differente rispetto al servizio di pronta disponibilità, posto che il medico, qualora venga reperito, ha l’obbligo di rendersi disponibile ed intervenire. Il medico, quindi, sarebbe di fatto obbligato ad una disponibilità continuativa ventiquattro ore su ventiquattro, ogni giorno, senza nessuna interruzione e/o riposo. Tutto ciò contrasterebbe con la vigente normativa per la quale l'obbligo del medico di essere rintracciabile sussiste solamente nelle fasce di reperibilità, e, non solo questa è retribuita, ma, in relazione alla stessa, sussistono limiti ben precisi, posti dalla contrattazione collettiva, nell'ambito del principio per cui le condizioni di lavoro devono garantire il pieno recupero delle energie psicofisiche (l. 112/2008 art. 41), quale il limite massimo che è di dieci turni di pronta disponibilità mensili, oppure, ancora, il limite per cui ogni turno non può essere superiore a dodici ore (art. 17 CCNL 2002-2005) al quale, è chiaro, che debba necessariamente seguire un periodo di riposo. Tutto ciò, naturalmente, nel rispetto dei principi dettati dalla nostra Costituzione per la tutela dei lavoratori (art. 36). E’ peraltro evidente che la disponibilità del professionista non può essere legata né può essere la contropartita per l'utilizzo di un telefono aziendale.

Per cui nessun obbligo di tal genere (disponibilità illimitata e continuativa) può essere imposto dall'azienda in alcun caso e per nessuna ragione.