Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Diffamazione del Medico

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Oggi vogliamo ricordare ai Nostri Iscritti ed a tutti i Medici Ospedalieri Italiani che in base a molteplici sentenze della Corte di Cassazione esiste un'ampia giurisprudenza sulla materia relativa alla "Diffamazione di un medico a mezzo stampa". Il medico che ritiene di essere stato diffamato da uno o più testi pubblicati sulla stampa o letti in una trasmissione di una emittente televisiva, locale o nazionale, può sporgere entro tre mesi all'Autorità Giudiziaria querela e chiedere un risarcimento dei danni al giornalista e al Direttore Responsabile secondo il dettato degli articoli 57 e 596-bis del Codice Penale. Tale querela e la relativa richiesta di risarcimento devono essere rivolte all'editore se l'articolo non recasse la firma dello scrivente (art. 57-bis del Codice penale).
Ricordiamo anche che il giornalista o il cronista hanno il dovere di verificare la veridicità della notizia verificandone le fonti e di osservare, nelle espressioni utilizzate nel testo, un linguaggio finalizzato alla leale chiarezza.
I giornalisti non possono pertanto appellarsi al diritto di cronaca se non possono dimostrare di aver provveduto ad accertare la veridicità delle fonti come affermato nella sentenza n° 19046 (18-02-2010 della V° Sezione Penale della Corte di Cassazione e nella sentenza n° 5081 / 2010 della III° Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Prossimamente svilupperemo ulteriormente questo argomento, fornendovi anche i testi originali di queste ed altre sentenze relative ad un argomento che può essere un'arma di difesa per tutti i medici ormai "assaliti" dagli utenti e dai giornalisti.